DAL 31 OTTOBRE 2023 CESSANO I TERMINI PER L’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA
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Ma una proroga no?


La sospensione dei termini per avvalersi dell’agevolazione per residenza e riacquisto è scaduta il 31.10.2023. Oggi è lecito chiedersi se potrà esserci una nuova proroga, visto che in passato le proroghe sono arrivate anche dopo la scadenza.

Una prima proroga era stata fissata al 31.12.2021, poi posticipata con la Legge 24 febbraio 2023 n.14, che di fatto ha sospeso i termini del credito d’imposta per il riacquisto prima casa fino al 30 ottobre 2023. Una sospensione ben lunga: quasi 4 anni, ossia dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.


Ma cosa prescrive la Legge 14/2023?


Questo dispositivo normativo aveva prorogato i termini, fino al 30 ottobre 2023, dell’aliquota agevolata al 2% (invece del 9%) sul valore catastale dell’immobile. Non una cosa da poco, visto l’incremento esponenziale dei tassi dei mutui fondiari e del mercato immobiliare negli ultimi 24 mesi. In dettaglio la legge stabilisce che:


  • per usufruire dell’aliquota agevolata, l’abitazione acquistata deve trovarsi nel territorio del comune in cui chi la compra ha stabilito la propria residenza, mentre se residente in un altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove si trova l’immobile;
  • in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento con atto notarile e catastale a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato godendo dei benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con l’aggiunta di una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte;
  • l’agevolazione dell’aliquota del 2% non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dal passaggio di proprietà dell'immobile acquistato, ne compri un altro adibendolo ad abitazione principale;
  • l'aliquota del 2% si applica anche al rogito per il quale l'acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto di acquisto.


In conclusione, a seguito della sospensione terminata il 30 ottobre scorso:


  • il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa viene prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi.
  • Parimenti il termine per riacquistare una prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le stesse agevolazioni viene esteso da un 1 ad un massimo di 2 anni e 7 mesi;
  • Ugualmente si passa da 1 anno ad un massimo di 2 anni e 7 mesi perchè l’acquirente di un nuovo immobile debba vendere l’immobile che aveva scelto a residenza con le agevolazioni previste per la prima casa.


Non resta che attendere e vedere se verrà predisposta un’ ulteriore proroga delle sospensioni.


Per info e assistenza cafpatronato@snadir.it o 02.82957760.


05 feb, 2023
Non tutti i contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi: ci sono cittadini che, sulla base di specifici parametri, sono esonerati dall’obbligo di fare il 730.
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